Come ogni anno, anche per il 2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti. Si tratta di una misura che impatta sul lavoro di autisti e aziende che operano tramite l’utilizzo di mezzi pesanti, ma fondamentale per garantire una gestione ottimale del traffico nei fine settimana e durante i periodi di maggiore afflusso sulle strade italiane.
Come si evince dal Decreto Ministeriale n. 325 del 12 dicembre 2025, luglio e agosto sono i mesi più caldi dell’anno per il trasporto merci sull’asfalto, non solo per le temperature, con ben 22 giornate complessive interessate dai divieti. Il lavoro dei camionisti è impattato dal calendario dei blocchi per i camion anche ad aprile, dove un lungo ponte pasquale interessa la parte iniziale del mese. Scopri i dettagli del decreto con il Vocabolario del Camionista di Volvo Trucks.
Durante i giorni festivi, i mezzi pesanti non possono circolare su autostrade e strade extraurbane. I divieti sono pensati per ridurre il traffico e migliorare la sicurezza stradale in periodi di alta mobilità. In particolare, la misura riguarda:
Oltre ai giorni festivi, ci sono altri periodi dell’anno in cui il blocco della circolazione per i camion è applicato per gestire al meglio la viabilità, come i mesi estivi e i ponti. Il blocco dei mezzi pesanti ha un impatto economico sulle aziende di trasporto, che devono affrontare costi aggiuntivi per la pianificazione e la gestione dei percorsi.
In totale, sono 79 le giornate interessate dal divieto per i mezzi pesanti previste in calendario per il 2026. Eccole nel dettaglio:
Altre giornate interessate dal blocco dei mezzi pesanti per il 2026 sono:
Il decreto 2026 introduce alcune conferme importanti e novità specifiche per migliorare la flessibilità del comparto.
Una delle novità più rilevanti riguarda i trattori stradali che viaggiano isolati (ovvero senza semirimorchio). Anche se di massa superiore a 7,5 t, questi mezzi possono ora viaggiare durante i divieti di circolazione dei camion per il solo tragitto di rientro in sede, per recarsi al luogo di aggancio di un semirimorchio o nell’ambito di operazioni di trasporto intermodale, a condizione che il veicolo sia munito della documentazione idonea a dimostrare la connessione con il servizio ferroviario o marittimo, facilitando così la logistica interna delle aziende.
Inoltre, è confermata la distanza di rientro alle sedi di impresa o al domicilio del conducente elevata a 80 km, a condizione di non percorrere tratti autostradali. Restano validi anche i permessi per la revisione: i mezzi con prenotazione possono circolare nei giorni feriali di blocco per recarsi al centro prove e fare rientro in sede attraverso il percorso più breve e sempre senza l’utilizzo di tratti autostradali.